N. …….…. REP.
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
(art. 30, D.Lgs. 267/2000 e succ. mod.)
L’anno duemilanove, il giorno 16
(sedici) del mese di dicembre, alle ore 17.00,
presso il Comune di Oleggio, sono intervenuti i Sigg.
Sindaci o loro delegati dei Comuni di Mezzomerico, Oleggio,
Divignano, Pombia, Varallo Pombia, in attuazione delle
rispettive deliberazioni consiliari:
-
Comune di Divignano
deliberazione n. 26 del 25/11/2009;
-
Comune di Mezzomerico
deliberazione n. 26 del 28/11/2009;
-
Comune di Oleggio
deliberazione n. 48 del 30/11/2009;
-
Comune di Pombia
deliberazione n. 37 del 18/11/2009;
-
Comune di Varallo Pombia deliberazione
n. 52 del 30/11/2009;
Premesso:
-
che il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, articoli 23-26 (titolo II, capo IV), attribuisce ai
comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti
produttivi di beni e servizi, definendo altresì i
principi di carattere organizzativo e procedimentale
-
che l’articolo 24 del citato decreto
consente l’esercizio di tali funzioni anche in forma
associata;
-
che con decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e succ. mod., è stato
approvato il "Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per
la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e
la riconversione di impianti produttivi per l’esecuzione
di opere interne ai fabbricati, nonché per la
determinazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
-
che l’esercizio in forma associata di
funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi
di beni e servizi rappresenta una valida soluzione,
soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto
assicura una migliore qualità del servizio, una gestione
uniforme sull’intero territorio interessato ed un
contenimento dei costi relativi;
-
che ai fini dello svolgimento in forma
associata di funzioni e servizi è necessario procedere
alla stipula di apposita convenzione, ai sensi
dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod.;
-
che i citati Enti hanno espresso la
volontà di gestire in forma associata lo Sportello Unico
per le attività produttive, con le deliberazioni
consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi
di legge, che si allegano alla presente:
-
Comune di Divignano
deliberazione n. 26 del 25/11/2009;
-
Comune di Mezzomerico
deliberazione n. 26 del 28/11/2009;
-
Comune di Oleggio
deliberazione n. 48 del 30/11/2009;
-
Comune di Pombia
deliberazione n. 37 del 18/11/2009;
-
Comune di Varallo Pombia
deliberazione n. 52 del 30/11/2009;
-
che con le citate deliberazioni è stato
altresì approvato lo schema della presente convenzione;
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante
della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come
sopra rappresentati,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
Oggetto
La presente convenzione, stipulata ai sensi
dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod., ha per
oggetto la gestione in forma associata dello Sportello Unico
per le Attività Produttive (di seguito Sportello o Sportello
Unico) tra i Comuni firmatari della presente.
A tutti gli effetti Comune capofila della convenzione è il
Comune di Oleggio, presso il quale ha sede lo Sportello
Unico.
Art. 2.
Sportello
Unico per le Attività Produttive
I Comuni associati delegano al Comune di Oleggio, ai sensi
dell’art. 30, c. 4, D.Lgs. 267/2000, tutte le funzioni dello
Sportello Unico ai sensi degli artt. 23-26, D.Lgs. 112/1998.
I comuni con successivo provvedimento potranno decidere di
svolgere in forma associata, sulla base del modello
gestionale di cui al successivo art. 4, comma 4, punto 1
previsto per lo Sportello Unico, le attività di:
-
Informazione e consulenza sulle
agevolazioni alle Imprese
-
Assistenza all’internazionalizzazione
delle Imprese
-
Comunicazione pubblica integrata –
Marketing territoriale
-
Attrazione di investimenti (nazionali,
esteri) di attività industriali e servizi compatibili
con lo sviluppo armonico del territorio
-
Attuazione norme su firma digitale e
interconnessione delle reti telematiche della P.A.
-
Politiche attive per il lavoro, start-up
di impresa
-
Procedure per l’accesso e l’esercizio di
attività di servizi, intendendosi qualunque attività
economica, di carattere imprenditoriale o professionale,
svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo
scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione
anche a carattere intellettuale, ai sensi della
Direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva Servizi).
Prima di attivare le attività di cui sopra, i Comuni
interessati, per mezzo della Conferenza dei Sindaci di cui
all’art. 4, dovranno stabilire gli oneri e il riparto delle
spese in aggiunta a quanto stabilito dall’art. 6 della
presente convenzione.
Allo Sportello attiene la responsabilità esterna, i Comuni
si impegnano alla nomina di propri referenti che si
coordineranno con il Responsabile dello Sportello Unico.
Art. 2 - bis.
Adesione di nuovi Comuni
L’adesione di nuovi Comuni alla presente convenzione può
avvenire durante il periodo di vigenza della stessa previa
approvazione degli organi deliberanti delle parti.
Ai
sensi dell’art. 4, c. 4, p. 7 la Conferenza dei Sindaci
vincola l’adesione alla garanzia del mantenimento degli
standards di efficacia e efficienza in essere nella
struttura operativa al momento della richiesta di adesione.
Art. 3.
Responsabile del Servizio
Alla
direzione dello Sportello Unico è preposto un Responsabile
del Servizio. L’incarico è conferito dal Sindaco del Comune
capofila.
Al
Responsabile del Servizio compete l’adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi concernenti lo Sportello Unico,
secondo quanto disposto nella presente convenzione, compresi
tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per
il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi
definiti dagli organi di governo.
Compete in particolare la responsabilità dell’intero
procedimento per il rilascio
delle autorizzazioni concernenti gli
interventi di cui all’articolo 1, c. 1 e 1-bis, D.P.R.
447/1998 e succ. mod.. Ferma rimanendo tale responsabilità,
il Responsabile del Servizio può individuare altri addetti
allo Sportello quali responsabili di procedimento,
assegnando la responsabilità di fasi sub-procedimentali o di
adempimenti istruttori, continuando peraltro ad esercitare
una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento.
Oltre
a quanto indicato nell’articolo precedente, il Responsabile
dello Sportello Unico dell’ente capofila, coadiuvato dalla
Conferenza dei Referenti, sovrintende alle attività
necessarie al buon funzionamento della gestione associata ed
in particolare:
a.
coordina l’attività dei referenti dei Comuni
associati;
b.
segue l'andamento dei procedimenti presso le altre
amministrazioni di volta in volta coinvolte, interpellando
direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei
procedimenti di competenza;
c.
sollecita le amministrazioni in caso di ritardi o di
inadempimenti;
d.
indice le Conferenze dei Servizi;
e.
cura che siano effettuate le audizioni con le imprese,
coinvolgendo le amministrazioni di volta in volta
interessate.
Il Responsabile dello Sportello Unico riferisce sulle
attività svolte alla Conferenza dei Sindaci e invia
relazione allo stesso su richiesta.
Art. 4
Conferenza dei Sindaci
Per
l’esame delle problematiche concernenti la funzione di
indirizzo programmatico e di controllo della gestione
associata dello Sportello Unico e per la verifica delle
attività svolte dallo Sportello è istituita la Conferenza
dei Sindaci (o Assessori delegati) degli enti convenzionati.
La
Conferenza inoltre procede alla definizione di accordi di
programma o convenzioni con altri enti e dispone in merito
alla adesione di altri enti locali alla presente
convenzione.
La
Conferenza è convocata dal Sindaco dell’ente capofila almeno
una volta l’anno e comunque quando ne faccia richiesta
almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta
è richiesta la presenza della metà dei componenti e le
decisioni vengono assunte con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti.
Alla
Conferenza dei Sindaci compete in particolare:
1.
la definizione del modello gestionale dello
Sportello Unico
2.
l’approvazione ogni anno, entro settembre, di
una proposta di budget per la gestione dello Sportello Unico
secondo i principi di cui all’art. 6, che verrà recepita,
secondo le vigenti disposizioni di legge, nel bilancio del
Comune capofila
3.
le decisioni su eventuali spese straordinarie
4.
le modalità di investimento di ulteriori fondi
a disposizione (ad esempio finanziamenti regionali)
5.
la scelta di avvalersi di distacchi o di
persone, anche esterne agli altri Enti convenzionati, per
incarichi professionali con durata a termine, di ospitare
stages, di offrire borse di studio o di avvalersi dell’opera
di società esterne, tramite apposita convenzione, per la
esternalizzazione delle attività di supporto e la decisione
sulle relative modalità di copertura dei costi da sostenere
6.
la definizione di accordi di programma o
convenzioni con altri Enti
7.
le disposizioni in merito alla adesione di
altri Enti Locali alla presente convenzione.
I
verbali relativi a ciascuna Conferenza dei Sindaci dovranno
essere trasmessi ufficialmente agli Enti associati.
Art. 5
Conferenza dei Referenti
Per
il coordinamento e il raccordo delle attività delle varie
strutture è costituita la Conferenza dei Referenti dello
Sportello Unico dei Comuni associati.
I
Comuni Associati nominano il proprio Referente dello
Sportello Unico. In mancanza di tale nomina il Referente
viene automaticamente individuato nel Responsabile dello
Sportello Unico per l’Edilizia del Comune Associato.
La
Conferenza è convocata e presieduta dal Responsabile dello
Sportello Unico dell’ente capofila ed è composta da tutti i
Referenti dei Comuni associati.
La
Conferenza svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento,
consultive, propositive ed attuative in ordine alle
problematiche concernenti la gestione coordinata dello
Sportello Unico.
In
particolare la Conferenza:
-
Verifica la corrispondenza dell’attività
gestionale con le finalità di cui alla presente
convenzione;
-
Definisce le procedure, e le
modulistiche, che devono essere applicate uniformemente
dagli Sportelli Unici, nonché le dotazioni tecnologiche
di cui gli stessi devono essere dotati;
-
Decide sulle semplificazioni procedurali
da attuare e sulle innovazioni tecnologiche da
introdurre;
-
Può rilasciare pareri consultivi agli
organi politici circa le materie oggetto della presente
convenzione;
-
Formula indicazioni ed interpretazioni in
merito alla corretta applicazione degli iter
procedurali;
-
Formula proposte e programmi per
l’attività di carattere informativo e promozionale;
-
Formula proposte per la definizione di
accordi di programma o convenzioni con altri enti.
La convocazione della Conferenza è disposta dal
Responsabile con cadenza periodica, fissata dall'organismo
stesso, ovvero su richiesta dei singoli componenti. Per la
validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei
componenti e le decisioni vengono assunte con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 6.
Risorse.
Rapporti finanziari
I Comuni si impegnano a versare una quota parte, in
proporzione al proprio numero di abitanti e di pratiche,
determinata annualmente con atto separato della Conferenza
dei Sindaci, che si intende parte integrante della presente.
Tutte le entrate e le spese derivanti dalla presente
convenzione, sono iscritte al bilancio dell’Ente capofila.
Art. 7
Tariffe
I servizi resi dallo Sportello Unico sono
soggetti al pagamento di spese o diritti ai sensi delle
vigenti disposizioni legislative.
Art. 8.
Durata della
convenzione
La presente convenzione ha durata dal 01/01/2010 al
31/12/2012. La presente convenzione sarà registrata in caso
d’uso ai sensi delle vigenti norme in materia di imposta di
registro.
Art. 9.
Controversie
Eventuali controversie sull’interpretazione della presente
convenzione sono demandate ad un collegio arbitrale, ai
sensi dell’art.6, c. 2, L. 205/2000.
Art . 10.
Norma
finale di coordinamento
Rimangono validi tutti gli atti compiuti e tutte le
obbligazioni in essere in adempimento della convenzione
istitutiva stipulata in data 18/01/2003 e le successive.
I Sindaci (o delegati) dei Comuni di:
Mezzomerico
………………………………………..
Oleggio
………………………………………..
Divignano
………………………………………..
Pombia
………………………………………..
Varallo Pombia
………………………………………..
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